• 0 commenti
  • 09/06/2025 18:24

Da Capannori una sentenza che potrebbe aprire nuove strade nei rapporti fra Poste Italiane e i suoi clienti.


Il Giudice di Pace di Lucca, con una recentissima sentenza, depositata in data 23 maggio 2025, ha condannato Poste Italiane S.p.A a risarcire un cittadino di Capannori vittima di truffa con mezzi informatici del tipo boxing, phishing e le altre varianti purtroppo diffuse.
Il caso prende le mosse da una denuncia di un correntista che si era accorto che dal suo conto corrente erano stati fatti circa 10 prelievi da uno sportello bancomat di Napoli, dove lui non si era mai recato, per un per un totale di 5.000 euro.
Una somma rilevante, ma il malcapitato non si era potuto accorgere dei prelievi in quanto non era stato previsto nessun messaggio di avviso di avvenuto prelievo e , quando è stato avvisato da un’impiegata del suo ufficio postale era, ormai, troppo tardi.
L’uomo ha immediatamente chiesto spiegazioni su come fosse stato possibile una situazione simile. Gli veniva risposto che, probabilmente,  la sua nuova carta bancomat era stata spedita, per errore, a Napoli e che, in ogni caso,  Poste Italiane gli avrebbe rimborsato solo il 50% del maltolto sostenendo che in qualche modo il cliente doveva avere fornito il proprio pin.Certo di non avere mai rilevato a nessuno il proprio codice personale, con l’assistenza dell’ Avv. Elisabetta Triggiani del Foro di Lucca, l’uomo ha citato dinanzi al Giudice di Pace di Lucca Poste Italiane -  per ottenere la differenza fra le due cifre.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda e ha condannato Poste Italiane al rimborso dell’intera somma con condanna, anche, al pagamento delle spese legali.
Il Giudice di Pace, nella persona del Dott. Casodi,   ha stabilito che, sulla base delle leggi vigenti, quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui alla nomativa.
Inoltre ha stabilito che i rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento e, quindi, di poste.
Inoltre il Giudice ha ribadito il fatto che Poste avrebbe dovuto verificare l’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Questa  decisione del Giudice di Pace , riguardante  un danno così rilevante, commesso nei confronti di una persona assolutamente in buona fede e con le modalità  che sono state esposte,  potrebbe aprire nuove strade in tema di risarcimenti per casi di questa natura, perché a rimetterci non può essere la persona onesta che è stata truffata, probabilmente con tecniche sofisticate che, però devono essere prevenute e neutralizzate da chi ha in gestione i soldi del cliente che assiste.

Gli altri post della sezione

MYSTERYCAR 2025

 Il MysteryTeam BLACK T ...

Degrado del sagrato

Il segreto di San Paolino ...

Freedom flotilla

Davvero qualcubno si aspet ...

Parcheggio abusivo

Questa è la situazione co ...