• 15 commenti
  • 23/01/2026 15:25

Post su proibizionismo ed antiproibizionismo

Visto che ad alcuni piace questo argomento lascio libero il post con le loro eventuali idee, convinzioni, proposte. Un dibattito tranquillo , questo è il post giusto a chi interessa , commentate esponete senza offese ma con argomenti validi a pro o contro

I commenti

Entrambi gli scenari mi paiono preoccupanti. Già da illegali l'homo scemens che si è evoluto male ne fa uso, figuriamoci legalizzando/liberalizzando. Hanno dovuto introdurre i test salivari proprio per stanare i drogati prima che possano uccidere qualcuno al volante.

Anonimo - 25/01/2026 17:54

L'antiproibizionismo non vuole "liberalizzare" le cosiddette "droghe", bensì vuole "legalizzarle". La capite la differenza?!!? Se non la capite, allora la cosa va spiegata, se no parliamo tutti a vanvera.

Anonimo - 25/01/2026 00:18

Poi in un Paese con quattrocento milioni di armi da fuoco dire "era armato"....mooolto intelligenti negli USA, direi delle cime assolute!
Ma appare in tutta evidenza come pandemia planetaria in tutti i campi.
La prova provata dell'evoluzione della specie da sapiens a scemens.
ANSA 24 gennaio 2026 - Un agente federale spara e uccide un uomo a Minneapolis. 'Colpito al petto' - Scatta la protesta. Era un residente bianco e americano di 37 anni. Il governatore del Minnesota a Trump: 'Fermi subito i raid' (...)
(...) L'uomo era armato, secondo quanto riferito da un funzionario del dipartimento per la Sicurezza Interna, il quale ha affermato che l'individuo "aveva una pistola con due caricatori" (...)

... - 24/01/2026 20:11

Sì vabbè, vero che dai rilievi fognari è stato stimato che la metà dei lucchesi assuma cocaina (e posso pure immaginarmi quali due zone della città ne facciano largamente uso) ma tutti anche no. E dunque tutti favorevoli non siamo.

Anche perché pure l'altro giorno hanno investito un uomo sceso dalla macchina e l'investitore è risultato positivo, perché appunto poi i drogati guidano. Ecco perché la libertà non si può lasciare.

Sempre sperando che i test salivari facciano il loro corso.

Anonimo - 24/01/2026 19:33

Le statistiche non offrono una risposta univoca su quale sistema "funzioni" meglio, ma evidenziano fenomeni diversi:
Stati Antiproibizionisti (es. Canada, Uruguay, alcuni stati USA): Tendono a registrare una prevalenza d'uso più alta (maggiore facilità di accesso), ma un minor numero di arresti e una migliore qualità del prodotto controllato dallo Stato.
Stati Proibizionisti: Spesso riportano dati ufficiali di consumo più bassi (anche a causa della sottostima dovuta all'illegalità), ma affrontano costi carcerari più alti e una maggiore purezza variabile delle droghe in strada, che aumenta il rischio di morti per overdose.

Il confronto più citato riguarda il successo del modello portoghese (antiproibizionista) rispetto a quello statunitense (tradizionalmente proibizionista).
Modello Antiproibizionista (Portogallo): Dopo la depenalizzazione di tutte le droghe nel 2001 e il potenziamento dei servizi sanitari, il tasso di morti per overdose è sceso a circa 6 decessi per milione di abitanti. Oggi, un cittadino portoghese ha una probabilità 45 volte inferiore di morire per overdose rispetto a un cittadino statunitense.
Modello Proibizionista (USA): Nonostante la "guerra alla droga", gli USA registrano i tassi più alti al mondo, con circa 324 decessi per milione (dati 2022). Tuttavia, nel 2025, grazie a massicci investimenti in programmi di riduzione del danno e accesso al naloxone (misure di stampo antiproibizionista), i decessi sono scesi del 21% (circa 73.000 morti totali previste per l'anno fiscale terminante ad agosto 2025).

Boh - 24/01/2026 15:06

A Lucca tutti sono a favore della libreralizzazione
della droga il. Post è inutile, la risposta è univoca dalla partecdeglibabitanti

Free Drugs

Grarro - 24/01/2026 12:33

Assicurazioni RCA gratis, libertà di omicidio, ed i feriti e cadaveri innocenti li risarcisce Pantalone stampando moneta che non può.
La fine della società evoluta ed il ritorno alle caverne...
caverne che quì intorno saranno assai affollate visto la loro penuria.
Felici vi scannerete con la clava dopo una dose di crack, ed andrete direttamente in paradiso per la porta di servizio, senza passare da San Pietro.
Fortuna che c'è la Signora Natura, l'unica inesorabilmente onesta in giro, che pensa a spianare l'homo scemens.
Ahr! Ahr! Ahr!
PS:
rainews.it 22 gennaio 2026 - Dopo il ciclone Harry: a Fondachello il lungomare non esiste più. Le immagini dal drone - Il paese marittimo devastato dalle onde alte diverse metri: la stagione turistica è a forte rischio (...)

... - 24/01/2026 11:52

io liberalizzerei la droga di ogni tipo possibile ed immaginario e poi ospedali gratis per chi si vuole curare con psicologi educatori etcetc

lo stato deve farci poter drogare e mettere a disposizione posti letto comunita' adeguate (gratuite ) se vogliamo smettere paghiamo le tasse ed e' giusto cosi

ma lo sapete che in crack spendo 400 euro al giorno ???????????????????

chi mi mantiene ???????

anonimo - 24/01/2026 10:41

Proibizionismo e antiproibizionismo nel dibattito giuridico e sociale

Nel dibattito sulle politiche relative alle droghe, l’antiproibizionismo si fonda sull’idea che il proibizionismo produca più danni di quelli che pretende di evitare. Secondo questa impostazione, vietare in modo assoluto la produzione, la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti non elimina il fenomeno, ma lo spinge nell’illegalità, con conseguenze spesso peggiori sul piano sociale, economico e sanitario.

Chi sostiene posizioni antiproibizioniste ritiene che una regolamentazione legale e controllata del mercato delle droghe ridurrebbe il danno complessivo rispetto alla situazione creata dal divieto. L’argomento centrale è che il consumo di sostanze non dipende in modo decisivo dalla loro liceità, ma da fattori culturali, sociali e personali, mentre il proibizionismo favorisce il mercato nero, la criminalità organizzata e l’assenza di controlli sulla qualità delle sostanze.

All’interno del fronte proibizionista si distinguono generalmente due orientamenti. Da un lato vi è il proibizionismo paternalista, che giustifica il divieto come forma di tutela del consumatore, ritenuto incapace di scegliere razionalmente per il proprio bene. Dall’altro lato si collocano posizioni che si dichiarano anti-paternaliste ma che, in realtà, invocano il principio del danno in modo discutibile. Secondo queste tesi, la legalizzazione delle droghe provocherebbe un aumento enorme dei consumi, con effetti devastanti sulla salute pubblica, sulla sicurezza stradale, sul lavoro e sulle relazioni familiari.

Un argomento ricorrente di questo secondo orientamento è la rappresentazione di una società popolata da individui completamente dipendenti, incapaci di controllarsi, quasi una sorta di “epidemia” di tossicodipendenti. Tuttavia, questa visione viene criticata perché si fonda più su paure e immagini estreme che su dati empirici solidi. L’uso del principio del danno, in questo caso, risulta forzato, poiché attribuisce a comportamenti individuali conseguenze collettive sproporzionate e non dimostrate.

L’analisi dei costi del proibizionismo rafforza ulteriormente le critiche. Le politiche repressive comportano spese ingenti per lo Stato: controlli di polizia, procedimenti giudiziari, detenzione e gestione del sistema penitenziario. A questi costi si aggiunge la perdita di possibili entrate fiscali che deriverebbero da una regolamentazione legale delle sostanze, analogamente a quanto avviene per alcol e tabacco.

Inoltre, l’esperienza storica mostra che il consumo di sostanze non segue automaticamente l’andamento delle leggi proibitive. In diversi contesti, il divieto non ha ridotto in modo significativo l’uso, ma ha piuttosto alimentato circuiti illegali e violenti, lasciando irrisolti i problemi legati alla dipendenza e alla salute.

In conclusione, l’antiproibizionismo sostiene che molte delle argomentazioni a favore del divieto assoluto siano esagerate o mal fondate e che una politica basata sulla regolamentazione, sulla prevenzione e sull’informazione possa risultare più efficace e più coerente con i principi di libertà individuale e di razionalità del diritto. Se vuoi, posso renderlo ancora più “da esame universitario” oppure più discorsivo e naturale.

danilo - 24/01/2026 10:38

link

https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/08/Tincani_intervista.pdf

denise l- - 24/01/2026 10:33

Il quesito referendario sull’“abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” è stato recentemente dichiarato inammissibile con
sentenza della Corte Costituzionale n. 51, depositata in data 2 marzo 2022, in quanto ritenuto in contrasto, per la sua stessa formulazione, con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difettoso quanto a chiarezza e coerenza intrinseca, nonché, infine, inidoneo allo scopo.

Il Comitato promotore aveva articolato il quesito referendario in tre parti, afferenti la depenalizzazione della coltivazione della cannabis, l’eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti le droghe leggere e l’esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero.

Al riguardo, la Corte ha osservato che la richiesta referendaria - così come proposta, secondo il suo contenuto oggettivo, l’unico ad assumere rilevanza - avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere.

Da tale decisiva considerazione è dipeso il ravvisato contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la
Decisione Quadro 2004/757/GAI.

Inoltre, la Consulta ha rilevato come il risultato perseguito dalla richiesta referendaria non fosse neppure conseguibile in concreto, in quanto sarebbero rimaste vigenti nell’ordinamento altre norme, non intaccate dalla richiesta referendaria, tese a sanzionare la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti (il riferimento è agli artt. 26 e
28 del Testo unico sugli stupefacenti).

Infine, la Corte ha evidenziato nel frangente un profilo di manifesta contraddittorietà, in quanto l’abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una insanabile antinomia rispetto al trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di “lieve entità”, per i quali sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa.

Bocciato il referendum, la questione non può dirsi tuttavia con ciò chiusa.

Innanzi alla Commissione Giustizia della Camera è in corso la disamina del disegno di legge unificato “Magi - Licatini” (C. nn. 2307 e 2965), che, nel segno di un’apertura sul versante delle droghe leggere, nella sua attuale formulazione promuove una riduzione complessiva delle pene “riportando il trattamento sanzionatorio in materia in un alveo di proporzionalità dell’offesa, più in linea con i princìpi costituzionali”.

La prima proposta di legge (“Magi”, n. 2307), presentata il 19 dicembre 2019, prende significativamente le mosse da una condivisibile ricognizione, secondo la quale dai dati contenuti “nel decimo Libro bianco sulle droghe del giugno 2019 emerge che, a quasi trent’anni dall’approvazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, l’impianto repressivo e sanzionatorio che ispira lo stesso testo unico non ha impedito l’aumento della circolazione di sostanze stupefacenti e continua ad essere il principale veicolo di ingresso nel sistema della giustizia e nelle carceri”.

La proposta in oggetto differenzia il regime sanzionatorio in funzione della diversa natura della sostanza, al fine di graduare il trattamento punitivo in considerazione della ritenuta differente gravità delle condotte.

Il testo originario del disegno di legge “Magi” prevede, tra il resto, l’abrogazione dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell’
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e la contestuale introduzione dell’art. 73-bis dedicato alla disciplina della “Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope” che non costituisce più circostanza attenuante, bensì autonoma fattispecie di reato.

Detta norma propone una sensibile riduzione delle pene attuali ed in particolare prevede per i “fatti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’
articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze” sono “di lieve entità” la pena “della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a euro 10.000 nei casi di cui ai citati commi 1, 2 e 3” e “le pene della reclusione da un mese a un anno e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al citato comma 4”.

L’autonomia della fattispecie di reato e la sensibile riduzione dei limiti edittali, da un lato, consentirebbero dunque di ricorrere nei casi di “lieve entità” alla sospensione condizionale della pena, nonché, dall’altro lato, di poter usufruire dell’istituto deflattivo rappresentato dalla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Introduce, altresì, la possibilità per il condannato che sia persona tossicodipendente o assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope di ricorrere ai lavori di pubblica utilità ai sensi dell’
art. 54 del D. Lgs 274/2000.

Per quanto concerne la coltivazione della cannabis, il comma 4 dell’articolo 73-bis prevede che non sia punibile ai sensi dello stesso articolo 73-bis e degli
articoli 73,
74 e
75 del testo unico chi, pur privo dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltivi un numero limitato di piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate a un uso esclusivamente personale.

In tema di coltivazione interviene il successivo disegno di legge “Licatini” (n. 2965 del 22 marzo 2021), da ultimo unificato alla proposta “Magi”, proteso a proporre l’introduzione dell’art. 75-ter nel corpo del
D.P.R. n. 309 del 1990 e s.m.i. con la seguente statuizione: “in caso di attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni, svolte in forma domestica e che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modesto quantitativo di prodotto ricavabile e per la mancanza di ulteriori circostanze dell’azione che ne indichino l’immissione nel mercato delle sostanze stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore, non si applicano le disposizioni degli
articoli 73 e
75”.

Per comprendere se e in quale testo il disegno di legge unificato verrà approvato occorrerà attendere l’esito dell’iter legislativo, che non si preannuncia né breve, né semplice, atteso che alla seduta del 9 marzo 2022 Mario Perantoni, Presidente della Commissione Giustizia e relatore, ha evidenziato la presenza di 580 proposte emendative.

Si segnala che tra le varie proposte emendative v’è quella di inserire nella
legge n. 907 del 17.7.1942 il Titolo II bis, destinato ad introdurre e disciplinare il “Monopolio della Cannabis”, avente ad oggetto la coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati, da assoggettare a monopolio di Stato in tutto il territorio nazionale.

Un altro emendamento propone di inserire il capo I bis del Titolo III del
DPR 309/90 dedicato alla disciplina della detenzione, del consumo e del “libero mercato della cannabis”.

Le recenti proposte di legge ben testimoniano la progressiva presa d’atto, nella sensibilità di parte rilevante della collettività, dell’opportunità di valutare - quali mezzi di contrasto alla criminalità legata alla detenzione, produzione, cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti - strumenti diversi da quelli sin qui adottati, nel senso di un’apertura verso la legalizzazione delle cd. droghe leggere.

Uno spunto in tale direzione è stato del resto offerto anche dalla giurisprudenza di legittimità che si è recentemente orientata nel senso di escludere dall’ambito della penale rilevanza “in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore” (
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali 19 dicembre 2019, dep. 16 aprile 202, n. 12348, Caruso).

Insomma, è indubitabile, alla luce di quanto precede, che il dibattito sul tema della disciplina e della necessità di un differente trattamento giuridico (ed eventualmente sanzionatorio) delle droghe c.d. leggere è quanto mai vivo ed attuale.

Va detto, purtroppo, che storicamente il confronto tra le avverse tesi, proibizionistiche e liberalizzatrici, ciascuna rispettivamente supportata da ragioni di fondo serie e plausibili, non è stato particolarmente proficuo.

In particolare, il dibattito politico è stato spesso alimentato da argomentazioni iperboliche e moralistiche, foriere di perniciosi effetti fuorvianti sull’opinione pubblica ed ispirate più da logiche elettorali e di ricerca del consenso che non dalla volontà di rintracciare una risposta di sistema condivisa ed efficace.

Le ragioni degli uni e degli altri sono talmente note che non vale la pena qui ripercorrerle, essendo tra l’altro agevolmente reperibili sulle fonti aperte.

La questione è notoriamente complessa e, per la sua natura poliedrica, può essere affrontata da diverse angolature, con approcci diversi - improntati all’etica, alla sociologia, alla farmacologia, al diritto alla salute, etc. - tutti indubbiamente utili alla compiuta declinazione del problema.

Qui interessa tuttavia esaminare il tema soprattutto in prospettiva di politica criminale e di contrasto al narco-traffico, prendendo le mosse da una constatazione difficilmente suscettibile di smentita.

La strategia del proibizionismo, puro ed indiscriminato, è obiettivamente fallita e l’attuale sistema repressivo necessita di essere rivisitato, proprio con riferimento alla materia delle droghe c.d. leggere.

I risultati dell’azione di contrasto al traffico di stupefacenti si è rivelata inefficace, pur a fronte del diuturno impegno profuso dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura.

Al contempo, è un dato di fatto che la crescita costante del narcotraffico abbia correlativamente determinato il progressivo aumento del potere criminale e finanziario, non solo delle consorterie che prevalentemente ne gestiscono il florido mercato, ma altresì della organizzazioni terroristiche che, secondo recenti studi, paiono trarre, proprio dal traffico delle droghe leggere, i principali proventi per il sovvenzionamento delle loro attività delittuose.

Le statistiche individuano - per difetto - il valore del mercato nazionale del narcotraffico in circa 30 miliardi di euro (pari al 2% del PIL), ricchezza in parte significativa derivante dal commercio di droghe leggere e destinata ad essere inesorabilmente re-immessa nel mercato economico e finanziario legale, con pregiudizievole alterazione dei suoi meccanismi di funzionamento e squilibrio tra le posizioni dei diversi operatori economici.

Sono inoltre ampiamente noti e studiati i rapporti, in termini di relazione diretta e di rafforzamento reciproco, tra narcotraffico e fenomeni corruttivi, cui si deve la maggior facilità di penetrazione della criminalità organizzata nella politica e nell’amministrazione pubblica a livello locale e nazionale.

In altri termini, la concentrazione di ingentissime risorse economiche nella mani dei narcotrafficanti e delle organizzazioni terroristiche è un elemento di gravissimo condizionamento e destabilizzazione dell’economia legale del Paese e costituisce a ben vedere il primo fattore impeditivo della sua crescita.

E’ a questo punto significativo notare come proprio con riferimento al settore delle droghe c.d. leggere ed in particolare del traffico della cannabis, nel corso degli anni non solo non si è assistito ad alcuna inversione di tendenza, ma, al contrario, il relativo mercato risulti in costante espansione.

Ciò è avvenuto a dispetto del fatto che proprio sul terreno delle droghe c.d. leggere l’impegno repressivo dello Stato, in termini di uomini, risorse e funzioni, sia stato paradossalmente maggiore.

E’ stato sottolineato, difatti, come lo Stato impegni, sul fronte repressivo per il fenomeno cannabis, circa la metà delle forze che ha a disposizione per contrastare complessivamente il narcotraffico, con inevitabile e poco coerente sottrazione di preziose risorse ed energie all’azione di contrasto rispetto a fenomeni ben più gravi (traffico di droghe pesanti, riciclaggio, corruzione, mafie e terrorismo, ecc.).

Pare quindi doveroso chiedersi, con approccio disincantato e realistico, se non sia prospettabile un mutamento di rotta, sulla base di due (in astratto) semplici coordinate:

- da un lato, tentare di impoverire le organizzazioni criminali, sottraendo loro (almeno) una parte significativa del florido mercato illegale dalle stesse controllato, ovverosia quello derivante dal traffico delle droghe c.d. leggere;

- dall’altro lato, impiegare le risorse esonerate dall’azione di contrasto a tale mercato, una volta disciplinato ed infine legalizzato, verso obiettivi ritenuti più rilevanti e dotati di maggiore decettività.

Il parziale impoverimento delle organizzazioni criminali e/o terroristiche potrebbe ridurre in maniera sensibile il loro grado di penetrazione nel tessuto sociale ed economico dello Stato.

Se anche un mercato illegale dovesse continuare ad esistere accanto a quello legale, le perdite economiche per le associazioni criminali sarebbero comunque significative.

Lo Stato potrebbe inoltre disporre di nuove entrate fiscali da un mercato reso trasparente per effetto della legalizzazione, re-investibili proprio nell’ottica del contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, al riciclaggio ed al narcotraffico delle droghe pesanti.

In tal modo si potrebbero cogliere importanti obiettivi, sottesi anche alle recenti proposte di legalizzazione: accanto alla già sottolineata rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie in diversi comparti della Pubblica Amministrazione (Forze dell’Ordine, Polizia Penitenziaria, Prefettura), si determinerebbe la liberazione di ulteriori risorse anche nel settore della Giustizia, ingolfata dalla pendenza di migliaia di procedimenti penali, tali da richiedere l’impegno di magistrati, cancellieri ed ufficiali giudiziari, con risultati spesso non concludenti ovvero non proporzionati allo sforzo profuso.

La legalizzazione risponderebbe poi all’esigenza di una sensibile riduzione del sovraffollamento carcerario, spesso collegato a reati connessi alla coltivazione e allo spaccio delle droghe leggere.

Un’ulteriore ragione a favore della legalizzazione della coltivazione domestica e della razionalizzazione della sua produzione può ricercarsi, altresì, nell’incapacità dell’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, cui è affidata in Italia la produzione della cannabis per uso medico, di sostenere la crescita della domanda, con la conseguenza che una buona parte degli utilizzatori per uso medico debba rivolgersi al mercato illegale (i dati sulla distribuzione della cannabis per uso medico nel 2021 attestano che il consumo è quasi quadruplicato).

È stata da alcuni anche ipotizzata una prevedibile diminuzione della spesa sanitaria connessa alla proposta legalizzazione: molti effetti negativi delle droghe leggere dipenderebbero infatti dagli additivi nocivi utilizzati nel corso della loro produzione, additivi che ovviamente non sarebbero impiegati nel caso di legalizzazione del mercato.

E’ allora evidente che la questione della legalizzazione delle droghe c.d. leggere va posta con forza, senza preconcetti e con approcci improntati al realismo, nella consapevolezza del fallimento dell’impostazione sin qui adottata e della conseguente necessità di mutare approccio.

Per legalizzazione, va detto, non si intende liberalizzazione, concetto che potrebbe evocare in qualche modo l’assenza di misure di salvaguardia e di generalizzate quanto non meditate “aperture”.

Piuttosto, per legalizzazione deve intendersi un approccio integrato, caratterizzato da una disciplina rigorosa ed inquadrato in una strategia complessiva di contrasto al narcotraffico.

Significativamente, un’istanza precisa in tal senso è stata formulata nel recentissimo passato dalla massima autorità impegnata nel contrasto al crimine organizzato, e cioè dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

Sono significativi in tal senso i contenuti delle Relazioni Annuali trasmesse al Parlamento dalla DNA negli anni 2014-2018, nonché le recentissime esternazioni dell’attuale Procuratore Nazionale Antimafia nella direzione di un necessario ripensamento dell’approccio legislativo sin qui adottato e dell’apertura verso la legalizzazione delle droghe leggere, proprio allo scopo di “togliere spazio alle mafie”.

In definitiva, sembra che sia giunto il momento di percorrere strade nuove e di agevolare le iniziative che si pongano come obiettivo quello di rendere il mercato delle droghe leggere per quanto possibile trasparente sotto il profilo economico-commerciale, fiscale e sanitario ed al contempo adeguatamente controllato sul piano della disciplina giuridica.

Contro
Amato Giuseppe
Liberalizzazione e antiproibizionismo: un tema sempre attuale, ma che suscita qualche perplessità

Parlare di liberalizzazione e di antiproibizionismo a proposito delle cosiddette droghe leggere è tema quantomai attuale.

Lo è perché è solo di questi giorni la “bocciatura” del referendum, che, tra l’altro, avrebbe voluto depenalizzare la condotta di coltivazione.

La formulazione del quesito, anzi, era così ampia che la depenalizzazione avrebbe finito con il riguardare non solo le piante di cannabis, ma finanche la coltivazione delle piante di coca o del papavero da oppio. E’ questa la ragione per cui la Corte lo ha dichiarato inammissibile, a fronte di precisi obblighi internazionali cui il nostro Paese è vincolato [cfr., per tutte le Convenzioni ONU firmate a New York nel 1961 e a Vienna nel 1988].

Lo è perché in Germania nel programma di governo vi è la liberalizzazione dell’uso della cannabis.

Lo è, soprattutto, perché, da noi, il testo base “Perantoni” adottato dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, che unifica precedenti proposte di legge, presenta alcune ipotesi di intervento nella direzione della depenalizzazione o, più in generale, dell’attenuazione del rigore sanzionatorio nei confronti delle condotte aventi ad oggetto le sostanze c.d. leggere.

Si pensi, volendo esemplificare, alla previsione con cui si vorrebbe escludere la coltivazione e la detenzione fino a 4 piante di cannabis di sesso femminile dalle condotte qualificabili giuridicamente come reato e a quella che vorrebbe eliminare completamente, per le droghe leggere, le sanzioni amministrative previste nell’
articolo 75 del dpr n. 309 del 1990.

Il legislatore, quali che saranno, le decisioni definitive [anche voler ammettere che il “Testo base” possa andare in porto così com’è, pur a fronte di numerosi emendamenti di segno opposto già presentati] è ovviamente sovrano.

Il tema, però, merita una riflessione più ampia, di coerenza sistematica degli interventi di possibile liberalizzazione delle droghe leggere, e, prima ancora, di verifica se le droghe tradizionalmente definite come leggere [hashish e marijuana] lo siano veramente.

Le droghe leggere lo sono veramente?

Infatti, un corretto discorso che volesse farsi sul nostro sistema repressivo delle sostanze stupefacenti e sulla opportunità, convenienza, utilità di una apertura alle istanze volte alla depenalizzazione sia pure limitate alle c.d. droghe leggere, dovrebbe partire dalla verifica della sussistenza “obiettiva” delle condizioni che sono alla base delle iniziative di liberalizzazione: l’essere cioè effettivamente vero che, oggi, si possa effettivamente discutere di “droghe leggere”, realmente non pericolose o, comunque, meno pericolose delle “droghe pesanti”.

Proprio questa verifica, conduce a nutrire dubbi sulla minore pericolosità delle droghe leggere.

A Bologna [ma lo stesso può dirsi negli altri contesti territoriali] si è voluto procedere a questa analisi ricostruttiva interessando il Comando provinciale dei Carabinieri- Laboratorio per l'Analisi di Sostanze Stupefacenti [LASS] e il Gabinetto Regionale della Polizia scientifica, che hanno risposto con dati aggiornati alla fine del 2021.

Ebbene, emerge un dato di grande interesse per ciò che attiene alla media del principio attivo THC riscontrato nei derivati resinosi della cannabis [hashish].

Tali residui, ricavati dai sequestri eseguiti dalle forze di polizia, sono risultati caratterizzati da una media di concentrazione di principio attivo oscillante tra il 21%, indicato dal LASS, e il 26,9%, segnalato dal Gabinetto della Polizia scientifica.

Si tratta di valori medi che confermano, per detta tipologia di sostanza, una tendenza già registrata negli ultimi anni: un progressivo consistente aumento, rispetto a quanto si registrava negli anni 2012 e 2013, con medie allora attestate sull’11% e il 13,2%. Sono valori raddoppiati, in sostanza, rispetto ai dieci anni precedenti.

Non solo. Hashish e marijuana sono risultate le sostanze preponderanti tra quelle oggetto di sequestro, a dimostrazione di un consumo molto diffuso.

Senza allora volere formalizzare un giudizio di natura politica, ne discende la non arbitrarietà dell’assunto del legislatore del 2006 [la c.d. legge Fini-Giovanardi, travolta dalla
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale], che aveva parificato il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e di quelle pesanti.

In quell’occasione, l’assimilazione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere" era stata motivata, nella relazione di accompagnamento al progetto di legge governativo, dall'esigenza di aderire alle "più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica" secondo cui il principio attivo presente in alcune sostanze stupefacenti è "incomparabilmente" maggiore che in passato: ciò è stato apprezzato soprattutto con riguardo alla cannabis, rispetto alla quale, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione, il principio attivo (tetraidrocannabinolo o THC) è passato dallo 0,5/1,5 per cento che caratterizzava i derivati della cannabis negli anni 70/80 a valori attuali [riferita al 2006] pari al 20/25 per cento, con punte anche superiori.

Va anzi soggiunto, poi, che sono ormai numerosi e accreditati gli studi che confermano gli effetti negativi delle droghe, anche quelle “leggere”, a livello cerebrale, soprattutto se assunte in età giovane [infraventunenni] quando il cervello è ancora in evoluzione [per tutti, cfr. G. MAIRA, La diffusione della droga in Italia, pubblicato su Giustizia insieme il 18 dicembre 2021].

Ciò dovrebbe rendere fortemente dubbiosi sull’opportunità di una scelta nella direzione della liberalizzazione.

Sarebbe una scelta pericolosa, per gli effetti delle sostanze “leggere”, che neppure servirebbe a recuperare risorse per il contrasto delle sole droghe “pesanti”.

Ciò, da un lato, perché le organizzazioni criminali, non infrequentemente, si occupano e trattano sostanze stupefacenti diverse, e, dall’altro, perché i traffici di sostanze “leggere” proseguirebbero senza soluzione di continuità, per l’empirico rilievo che la liberalizzazione dell’uso non potrebbe che riguardare i maggiorenni e dovrebbe essere limitata a un prodotto con un limitato THC: ci sarebbe sempre un interesse a veicolare sul mercato sostanze più potenti e “appetibili”.

Il superamento della questione della coltivazione

Dal punto di vista della coerenza sistematica degli interventi in ottica liberatoria, avendo riguardo al citato progetto di riforma, laddove si vuole intervenire sulla coltivazione della cannabis, va osservato che l’idea di costruire una sorta di range di irrilevanza penale basato sul numero delle piante di cannabis [fino a 4 piante di sesso femminile] appare dissonante rispetto ad un sistema normativo ormai consolidato basato sul contenuto di principio attivo [qui, il THC], ma soprattutto è una soluzione ormai non più aderente ai risultati cui già convincentemente è intervenuta la giurisprudenza della Cassazione.

Infatti, il progettato intervento sulla coltivazione non tiene conto dei principi recentemente affermati, in tema di coltivazione di piante da stupefacente, dalle Sezioni unite [
sentenza 19 dicembre 2019, Caruso], che, superando la precedente giurisprudenza “di rigore” [sintetizzabile nel principio che la coltivazione è sempre penalmente rilevante, quale che ne sia la dimensione e prescindendo dalla destinazione personale del ricavato], hanno affermato che non commette il reato di cui all’
articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 chi coltiva per uso domestico piante da stupefacente in numero modesto, tale da accreditare una destinazione dello scarsissimo principio attivo ricavabile ad un uso esclusivamente personale del coltivatore.

La presa di posizione delle Sezioni unite appare ineccepibile, perché, correttamente apprezzando il principio di offensività del reato, giunge alla conclusione che debba ritenersi penalmente non offensiva e quindi non meritevole di sanzione penale una condotta di coltivazione avente ad oggetto quantitativi di sostanza che, pur non inidonei tout court a produrre effetto stupefacente, siano oggettivamente modesti e inequivocamenti destinati all’uso personale del coltivatore.

Ma proprio a fronte di questa lettura interpretativa, francamente non appaiono avere senso ulteriori interventi in chiave liberatoria, anche perché l’andare oltre, nella prospettiva cioè di una liberalizzazione più ampia, risulterebbe difficilmente compatibile con gli obblighi internazionali cui l’Italia è tenuta. Vale ricordare, in proposito, oltre alle citate Convenzioni ONU, la
Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, laddove si stabilisce che ciascuno Stato membro debba impegnarsi affinché nel proprio ordinamento interno siano punite talune condotte intenzionali concernenti gli stupefacenti e, tra queste, la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis.

Scarsità della valenza preventiva delle sanzioni amministrative

Venendo a concludere, per cercare di attenuare il problema della diffusione della droga piuttosto che di un intervento di liberalizzazione, avremmo bisogno di un intervento sullo strumentario amministrativo sanzionatorio dell’uso personale delle sostanze stupefacenti.

Infatti, rispetto al contrasto [ma anche alla prevenzione] dell’uso [rilevante perché la riduzione della domanda abbasserebbe la quantità dell’offerta], il nostro sistema non funziona adeguatamente.

Noi scontiamo l’inefficienza della risposta sanzionatoria amministrativa idonea a possibilmente contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti.

È fin troppo evidente la scarsa idoneità preventiva e repressiva dello strumentario rimesso al Prefetto dall’
articolo 75 del dpr n. 309 del 1990: sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto, del permesso di soggiorno.

Dobbiamo constatare, in proposito, non solo l’inerzia dell’autorità prefettizia, ma anche l’inerzia del legislatore.

Quanto all’inerzia dell’autorità amministrativa - scarsità dei procedimenti, tempistica, inefficacia delle sanzioni, utilizzo ampio del formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti- rileva l’interpretazione prevalente secondo cui osterebbe all’applicabilità delle sanzioni la mancanza di accertamento nella fragranza. Tesi non corretta specie ove si consideri che il quantitativo detenuto [l’accertamento del quantum di sostanza stupefacente detenuto] non è dirimente per distinguere tra illecito penale e illecito amministrativo: ciò che conta è la dimostrazione dell’uso personale della droga, anche pregresso e non accertato in “flagranza”.

Quanto all’inerzia del legislatore, basta considerare l’evoluzione della normativa nel tempo.

Una delle novità più significative della riforma del 2006 risiedeva, infatti, nell'integrazione del sistema amministrativo sanzionatorio con uno strumentario più incisivo di quello configurato nell'
articolo 75 del dpr n. 309 del 1990, diretto a colpire le violazioni che risultavano [più] pericolose per la collettività.

Accanto alle sanzioni previste dall'
articolo 75, di competenza del prefetto, erano state quindi introdotte le sanzioni, molto più invasive, configurate nell'
articolo 75 bis, applicabili dal questore, ma con il necessario intervento dell'autorità giudiziaria (il giudice di pace) che doveva convalidare l'operato dell'autorità amministrativa.

Il meccanismo configurato nell'
articolo 75 bis era destinato ad operare, non tanto (o non solo) nei confronti del trasgressore recidivo, bensì nei confronti di chi, oltre ad avere tenuto la condotta di cui all'
articolo 75, anche per la prima volta, lo avesse fatto con modalità oggettive e soggettive o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica.

In realtà, come era prevedibile, dopo la
sentenza n. 32 del 2014 [con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale - per violazione dell’
articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli
articoli 4-bis e
4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall’
articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli
articoli 73,
13 e
14 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309], con la successiva
sentenza n. 94 del 2016 ha dichiarata l’illegittimità costituzionale - per violazione dell’
articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - dell’
articolo 4- quater del
decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall’
articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha introdotto l’
articolo 75 bis del dpr 9 ottobre 1990 n. 309.

La Corte non è entrata nel merito, perché l’
articolo 75 bis è stato caducato dalla Corte costituzionale, per le stesse ragioni “procedurali” già poste alla base della
sentenza n. 32 del 2014.

Il principio costituzionale violato è stato individuato nell’
articolo 77, comma 2, della Costituzione, essendosi evidenziato il “difetto di omogeneità”, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.

Dopo la declaratoria di incostituzionalità, è mancato e manca tuttora un adeguato intervento del legislatore.

E quindi manca uno strumentario sanzionatorio efficiente tale da fungere da controspinta psicologica rispetto all’uso personale di stupefacenti. Strumentario che sarebbe molto più utile di una liberalizzazione indiscriminata.

delirium - 24/01/2026 10:32

Italia, il dibattito proibizionismo-antiproibizionismo si concentra principalmente sulle droghe, contrapponendo la messa al bando del consumo alla legalizzazione/liberalizzazione. Gli antiproibizionisti sostengono che il divieto favorisca la criminalità organizzata. La normativa italiana vieta alcune sostanze (es. LSD), ma spesso distingue tra uso personale e traffico.
Proibizionismo vs Antiproibizionismo: Punti Chiave
Definizione: Il proibizionismo limita le libertà personali via legge (es. droghe), mentre l'antiproibizionismo contrasta tali limitazioni.
Contesto italiano: La discussione ruota attorno alla legalizzazione della cannabis e alla depenalizzazione di altre sostanze.
Argomenti antiproibizionisti: Sostengono che proibire stimoli l'illegalità e il mercato nero gestito dalla criminalità organizzata, simile a quanto accaduto col proibizionismo degli alcolici.
Argomenti proibizionisti: Puntano sulla tutela della salute pubblica e sulla riduzione dei consumi attraverso il divieto.
Riferimenti storici: Il proibizionismo delle droghe ha radici nel XX secolo, similmente al bando dell'alcol in vari paesi (USA, Finlandia, ecc.).
Il dibattito in Italia è complesso e tocca aspetti legali, etici e sanitari.

dino - 24/01/2026 10:29

Il proibizionismo sulle sostanze stupefacenti è argomento complesso, che involge aspetti medico-scientifici, economici, sociali e giuridici. Questi aspetti, tuttavia, sono scarsamente considerati dalla legislazione internazionale ed interna che, al contrario, è stata generata da argomentazioni ascientifiche, peraltro in contrasto con fallimentari esperienze storiche passate.

lista - 24/01/2026 10:29

ce ne sono diversi ma non si palesano su questo post

cannabinolo - 24/01/2026 10:27

Non capisco quali dovrebbero essere gli eventuali PRO.

Anonimo - 23/01/2026 23:58

Gli altri post della sezione

Io sto con il pensionato

Il povero fotografo che va ...

UNITE FOR GOOD

UNITE FOR GOOD, uniti per ...

Rottamazione-quinquies

Rottamazione-quinquies Co ...